Cass. civile, sez. II del 1978 numero 2748 (30/05/1978)


Ai sensi dell' art. 1110 cod. civ., il divieto opposto dal partecipante ad una comunione, a che vengano eseguite opere indispensabili a conservare alla cosa la sua destinazione comune (nella specie, trasformazione, imposta dalla legge, di un impianto di riscaldamento in comunione fra i proprietari di fabbricati limitrofi), non osta a che gli altri partecipanti possano direttamente provvedere a dette opere, con diritto ad essere rimborsati "pro quota" della relativa spesa.

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