Cass. civile, sez. II del 1977 numero 609 (11/02/1977)


Nella divisione tra discendenti che concorrono alla successione da un comune autore, si deve tener conto, al fine di assicurare la parità di posizione degli eredi, di tutte le donazioni, anche indirette, fatte a favore di taluno di essi (salva dispensa). Le spese sostenute dal de cuius per uno dei discendenti, imputato in un processo penale, non sono escluse dall'obbligo della collazione, non potendo essere assimilate alle spese di mantenimento e di educazione od a quelle sostenute per malattia, e devono essere, perciò,considerate come spese sostenute per un debito che è proprio del discendente. La diminuzione del patrimonio del de cuius, conseguente a tali spese, non può - di conseguenza - comportare una proporzionale diminuzione delle quote di tutti i coeredi, dovendo essere imputata alla sola porzione di quello a cui favore l'erogazione fu compiuta.

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