Cass. civile, sez. II del 1977 numero 4923 (14/11/1977)


Al fine del riconoscimento del diritto del compratore di ottenere la risoluzione del contratto, per mancanza di qualità della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1497 cod. civ., è irrilevante indagare, in termini oggettivi, sull'essenzialità di detta qualità e sulla non tollerabilità della relativa mancanza, ove si tratti di qualità espressamente promessa, che assuma quelle caratteristiche per volontà dei contraenti.

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