Cass. civile, sez. II del 1977 numero 4669 (29/10/1977)


La responsabilità del venditore verso l'acquirente, per aver successivamente alienato a terzi la medesima cosa, in forza di atto prevalente per priorità della trascrizione (art. 2644 cod. civ.), non ha natura contrattuale, ne, in particolare, è inquadrabile nello ambito della garanzia per evizione, la quale postula che il terzo faccia valere diritti preesistenti alla vendita, ma configura una responsabilità per illecito extracontrattuale. Pertanto, il diritto del compratore al risarcimento del danno, per effetto di detta responsabilità, è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947 primo comma cod. civ..

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1977 numero 4669 (29/10/1977)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti