Cass. civile, sez. II del 1977 numero 2980 (06/07/1977)


Se la prestazione postuli un certo tempo per poter essere eseguita, e le parti non abbiano determinato un termine, il giudice può ritenere l' inadempimento, anche senza che il creditore gli abbia previamente chiesto la fissazione del termine ex art. 1183, quando ritenga che il ritardo del debitore nell' adempiere sia incompatibile con la natura della prestazione ed indichi perciò la volontà di non adempiere.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1977 numero 2980 (06/07/1977)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti