Cass. civile, sez. II del 1976 numero 4231 (15/11/1976)


Tanto sotto il vigore dell' abrogato codice civile del 1865 che sotto quello del codice civile vigente, l' enfiteusi si configura come un diritto reale di godimento a favore del concessionario o utilista sul fondo che rimane di proprietà del concedente, che si usa denominare titolare del dominio diretto. Pertanto, mentre è possibile (art. 970 cod. civ.) la prescrizione per non uso del diritto del concessionario. Il dominio diretto e imprescrittibile. La proprietà, naturalmente, può essere acquistata da chiunque con il possesso ad usucapionem protratto per il termine di legge, ma l' enfiteuta, proprio perché il suo possesso corrisponde all' esercizio di un diritto reale su cosa altrui, non può - per il preciso disposto dell' art. 1164 cod. civ. vigente e dell' art. 2116 del cod. civ. abrogato - usucapire la proprietà se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario: l' omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutare il titolo del possesso, neppure nel singolare caso che al pagamento sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva.

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