Cass. civile, sez. II del 1976 numero 4131 (10/11/1976)


L' assegnazione da parte del testatore di uno o più beni determinati, in funzione di quota del patrimonio, e, cioè, a titolo universale, secondo quanto consentito dall' art. 588 secondo comma cod. civ., non comporta necessariamente l' immodificabilità dell' assegnazione medesima, in sede di divisione ereditaria. Invero, ove risulti che la volontà del de cuius non è stata quella di effettuare direttamente la divisione dei beni fra gli eredi, con effetti reali ed immediati (art. 734 cod. civ.), e, quindi, ricorra la diversa ipotesi di semplice fissazione di regole per la divisione stessa (art. 733 cod. civ.), l' assegnazione è vincolante solo nei limiti in cui l' effettivo valore dei beni corrisponda alla quota stabilita (art. 733 citato, primo comma).

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