Cass. civile, sez. II del 1976 numero 2619 (09/07/1976)


Si ha patto successorio dispositivo, vietato dall'art. 458 cod. civ., quando l'oggetto del contratto sia stato considerato dalle parti come compreso in una futura successione; si ha invece un valido contratto di compravendita di cosa altrui quando, secondo la comune intenzione delle parti, il contratto debba produrre l'effetto obbligatorio, suscettibile di immediata esecuzione, di vincolare il venditore a procurare al compratore l'acquisto del bene venduto: in tale ipotesi la vendita non è nulla e l'effetto reale si verifica automaticamente quando, alla morte del proprietario, il bene passi iure hereditatis al venditore che non aveva adempiuto l'obbligo di acquisto della proprietà su di lui ricadente ex contractu.

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