Cass. civile, sez. II del 1976 numero 256 (27/01/1976)


Nell'ipotesi di revindica nei confronti di un terzo di un bene immobile acquistato da un'amministrazione statale, l'attore, ove sostenga che tale bene, prima del trasferimento, sia effettivamente appartenuto al patrimonio dello stato in quanto bene vacante, deve fornire la prova del suo assunto e, cioè, che l'immobile, prima del trasferimento, non era appartenuto in proprietà ad alcun altro soggetto. Infatti,l'art 827 cod civ, nello stabilire che gli immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello stato, non pone una presunzione di appartenenza allo stato di tutti gli immobili di cui non si provi l'appartenenza ad altri, ma si limita a prevedere un effetto giuridico conseguente ad una determinata situazione di fatto (vacanza del bene) la quale deve essere, perciò, dimostrata dal soggetto che la invochi a fondamento del suo diritto.

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