Cass. civile, sez. II del 1976 numero 251 (26/01/1976)


La disposizione testamentaria, con la quale il beneficiario (nella specie, coniuge del de cuius) venga nominato con formule abbinanti la qualita di usufruttuario e la concreta facolta di vendere i beni ereditari, non è tale da escludere nel chiamato medesimo lo status di erede e, eventualmente, di erede fedecommissario de residuo (figura questa valida sotto il vigore del codice civile del 1865), ove, dalla complessiva interpretazione della scheda testamentaria, in relazione a tutte le clausole dettate, risulti la preminente volonta del testatore di attribuire il predetto status, senza apporre vere e proprie condizioni alla facolta di vendere i beni, incompatibili con i diritti dell'erede, ma solo raccomandazioni di carattere morale, affidate alla valutazione discrezionale del beneficiario medesimo (quale, nella specie, quella di vendere in caso di bisogno).

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