Cass. civile, sez. II del 1975 numero 3286 (13/10/1975)


Poiché, a norma dell' art. 684 cod. civ., il testamento olografo può essere revocato dal testatore anche mediante la sua cancellazione, distruzione o lacerazione, il solo fatto della irreperibilità della scheda testamentaria, di cui si assuma l' esistenza in un periodo anteriore a quello della morte del de cuius, pone in essere una presunzione di revoca ad opera del testatore mediante distruzione della schema medesima. Pertanto, la parte la quale intenda ricostruire, mediante prove testimoniali a norma degli artt 2724 n. 3 e 2725 cod. civ. un testamento di cui si assume la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione, deve fornire la prova dell' esistenza del documento al momento dell' apertura della successione, poiché soltanto in tal modo può essere raggiunta l' assoluta certezza che il testamento non sia stato distrutto e, quindi revocato, dal medesimo defunto.

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