Cass. civile, sez. II del 1975 numero 2306 (11/06/1975)


Non sussiste una necessaria coincidenza fra i soggetti legittimati all'azione di adempimento di un onere testamentario e quelli legittimati a proporre l'azione di risoluzione della disposizione testamentaria gravata dall'onere per inadempimento dell'onere stesso. Infatti, la legittimazione alla domanda di adempimento compete unicamente ai portatori dell'interesse, anche non patrimoniale, la cui realizzazione il testatore ha avuto di mira nel disporre il modo e, più precisamente, nei casi in cui l'onere sia stato disposto a vantaggio di una categoria generica di persone, legittimati a chiedere l'adempimento sono tutti gli appartenenti a questa categoria, salvo che non sussista un ente istituzionalmente preposto a curare in modo esclusivo gli interessi della categoria medesima e, nel caso in cui il modo sia diretto a soddisfare un interesse morale dello stesso testatore, legittimati non sono gli eredi in quanto tali, ma i prossimi congiunti del de cuius, ai quali si trasferisce la tutela degli interessi più intimamente connessi alla persona del defunto. Per contro, la legittimazione a chiedere la risoluzione della disposizione testamentaria gravata dall'onere compete esclusivamente ai soggetti che, per effetto di detta risoluzione, subentreranno nella posizione giuridica dell'onerato inadempiente e, cioè, nel caso in cui l'onere sia a carico dell'erede testamentario, la legittimazione ad agire compete agli eventuali sostituiti, o ai coeredi aventi diritto all'accrescimento ovvero agli eredi legittimi e, nel caso in cui l'onere gravi sul legatario, la stessa legittimazione spetta all'eventuale sostituito, o al collegatario avente diritto all'accrescimento, ovvero agli eredi testamentari o legittimi e, più in generale, agli onerati del legato.

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