Cass. civile, sez. II del 1975 numero 2130 (27/05/1975)


Ai fini dell' interpretazione di una dichiarazione unilaterale di volontà oscura ed ambigua, rispetto alla quale sia dubbio se la parte abbia inteso porre in essere una rinunzia abdicativa ovvero una mera proposta contrattuale, il principio della conservazione del contratto, applicabile anche all' interpretazione degli atti unilaterali, secondo cui, a norma dell' art. 1367 cod. civ., il negozio deve essere interpretato nel senso in cui possa avere qualche effetto, anziché in quello secondo il quale non ne avrebbe alcuno, non può essere utilizzato al fine di attribuire all' anzidetta dichiarazione - in mancanza di ogni altro elemento - il valore di rinunzia invece che di semplice proposta, poiché le proposte contrattuali non sono, di per se, prive di qualsiasi effetto giuridico, potendo comportare a carico dei loro autori, quantomeno una responsabilità precontrattuale. (Nella specie, in cui si discuteva della sussistenza, a favore dello attore, del diritto di assumere e, cioè, di far proprio un maso chiuso che il titolare, in violazione degli impegni assunti, aveva smembrato e venduto a terzi, era dubbio se la dichiarazione rilasciata dallo stesso attore di “acconsentire a vendere ”all' acquirente di una frazione del detto maso, questa stessa frazione, avesse la portata di una rinunzia a far valere nei confronti della controparte il diritto di "assunzione", ovvero di una mera proposta di futura vendita della frazione stessa in un momento posteriore all' avvenuto acquisto della proprietà dell' intero maso, da parte dell' attore, in conseguenza dell' esercizio del cennato diritto. I giudici del merito avevano escluso la sussistenza della rinunzia ed il motivo di ricorso con il quale si contestava l' esattezza di tale interpretazione sotto il profilo della inosservanza del menzionato art. 1367 cod. civ., è stato respinto dal S.C. sulla base del principio enunziato in massima).

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