Cass. civile, sez. II del 1975 numero 1893 (16/05/1975)


Nell' opzione il promittente, se nulla deve fare di positivo per la conclusione del contratto definitivo, deve tuttavia mantenere un comportamento di astensione affinché la conclusione del contratto definitivo non sia impedita. Trattasi di obbligazione negativa, il cui inadempimento non è opponibile ai terzi che ne abbiano tratto vantaggio (ad esempio, acquistando la cosa che il promittente abbia proposto di vendere) e produce solo l' obbligo di risarcimento a carico del promittente inadempiente).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1975 numero 1893 (16/05/1975)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti