Cass. civile, sez. II del 1975 numero 1716 (05/05/1975)


La comunicazione ai condomini dissenzienti della deliberazione dell' assemblea condominiale, al fine del decorso del termine di impugnazione davanti all' autorità giudiziaria, deve ritenersi avvenuta quando il condomino assente abbia comunque acquisito compiuta conoscenza del verbale d' assemblea.Spetta all' apprezzamento (insindacabile nel controllo di legittimità se congruamente motivato) del giudice del merito la valutazione della completezza di tale conoscenza, che perciò può correttamente ritenersi avvenuta quando il condomino assente l' abbia esplicitamente ammessa.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1975 numero 1716 (05/05/1975)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti