Cass. civile, sez. II del 1975 numero 1217 (05/04/1975)


Non si ha diseredazione - da intendere quale (invalida) esclusione dalla successione di persone che sarebbero state chiamate alla successione legittima, attuata mediante designazioni negative - e non si ha perciò nullità del testamento, quando il testatore pervenga all'esclusione delle dette persone attraverso disposizioni positive dei suoi beni. (Nella specie, il testatore aveva chiamato a succedergli la moglie e due fratelli, escludendo espressamente altri due fratelli: si è ritenuto che tale esclusione, in quanto utile solo a rafforzare il contenuto positivo delle disposizioni, non integrasse una diseredazione). La non impugnabilità della divisione per errore, ricavabile dagli artt 761, 762, 763 cod. civ., ha ragione di sussistere solo quando l' errore sia caduto sulle operazioni divisionali, ma non quando esso sia caduto sui presupposti della divisione (qualità di erede, natura della successione, ecc). Parimenti la non impugnabilità della transazione per errore di fatto, ricavabile dagli artt 1969 e 1972 cod. civ., sussiste solo quando l' errore concerna i fatti già controversi e regolati dal negozio transattivo, e non già i fatti non controversi, da considerare quali presupposti del negozio stesso. Di conseguenza, lo scioglimento della comunione ereditaria, attuato mediante transazione, può essere impugnato per successiva scoperta di testamento.

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