Cass. civile, sez. II del 1971 numero 3605 (11/12/1971)


Le controdichiarazioni relative alle convenzioni matrimoniali, alle quali si riferiscono le disposizioni di cui agli artt. 1383 cod.civ. del 1865 e 164 cod.civ. in vigore, per raggiungere gli effetti che sono loro propri, non richiedono la forma dell'atto pubblico, necessaria invece per il mutamento dei patti matrimoniali. Le controdichiarazioni, infatti, hanno un'obiettività giuridica diversa dalle mutazioni dei patti; giacchè, mentre queste ultime implicano un nuovo accordo, modificativo del precedente, realmente voluto e concluso, ed esigono pertanto, ad substantiam, l'atto pubblico al pari dell'atto modificato, le controdichiarazioni rappresentano invece il documento atto a constatare e a dare la prova della simulazione di un patto. e sono, quindi, destinate a rimanere segrete tra le parti.

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