Cass. civile, sez. II del 1968 numero 3101 (04/10/1968)


E' valido ed efficace il legato a favore del proprio debitore, ancorchè il debito non sussista, ovvero sia stato estinto dopo la redazione del testamento e prima della morte del testatore, nè è da ravvisare un errore sul motivo della modificazione della situazione esistente al tempo della redazione del testamento operata dalla successiva estinzione.

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