Cass. civile, sez. II del 1968 numero 1554 (17/05/1968)


L'atto con cui viene conseguito il legato in sostituzione della legittima non può essere annullato per errore, in quanto l'art. 551 c.c. dispone che il legatario che consegue il legato perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima. E' invece possibile l'annullamento dell'atto medesimo per violenza o dolo. In tema di annullamento per dolo dell'atto con cui viene conseguito il legato in sostituzione della legittima, non può qualificarsi dolo l'occultamento di cespiti ereditari nella denuncia di successione, perchè, mentre il dolo, come macchinazione o preordinazione di raggiri, deve essere comunque rivolto al soggetto che, tramite di esso si voglia indurre in errore, per contro la denuncia di successione non può considerarsi in sè rivolta, per lo scopo fiscale cui è improntata e l'ente cui è diretta, al legittimario, nè tradursi quindi in elemento decisivo per la dimostrazione del dolo nei suoi confronti.

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