Cass. civile, sez. II del 1968 numero 136 (19/01/1968)


Il procedimento di liquidazione delle società, previsto dagli artt. 197 e segg. dell'abrogato codice di commercio, costituiva una fase facoltativa e non obbligatoria per il passaggio dallo scioglimento alla estinzione della società. Pertanto la liquidazione, come atto conseguenziale allo scioglimento, oltre a poter essere rinviato, anche implicitamente, ad un tempo successivo allo scioglimento medesimo, poteva anche essere omessa del tutto, nel caso in cui il contratto sociale avesse preventivamente stabilito la destinazione del patrimonio sociale una volta che la società si fosse sciolta. Allo scadere del termine di durata di una società, costituita sotto l'impero del codice di commercio del 1882 (per il quale non era necessario il procedimento di liquidazione), il socio, che aveva conferito un immobile col patto della restituzione alla scadenza del termine di durata della società, può agire in revindica, per riottenerlo. La natura limitata del conferimento del bene esclude che questo possa ritenersi vincolato a garanzia della quota in danaro da liquidare agli altri soci (che abbiano conferito somme) od a garanzia di eventuali passività della società, se non nei limiti dell'eventuale responsabilità del socio.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1968 numero 136 (19/01/1968)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti