Cass. civile, sez. II del 1966 numero 126 (07/01/1966)


L'atto notorio, nel quale le dichiarazioni sono raccolte senza garanzia del contraddittorio, presenta una sostanziale analogia con le scritture provenienti da terzi e non può avere altro valore se non quello di una prova indiziaria. Peraltro, in materia ereditaria, per la quale la legge, sia pure a fini prevalentemente amministrativi, prevede l'atto di notorietà come prova sufficiente della qualità di erede, anche il giudice civile, per il principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, può fondare su atto notorio il proprio convincimento in ordine alla sussistenza della qualità di erede. Nella presunzione il nesso tra il fatto noto e quello ignorato non deve avere carattere di assolutà necessità, essendo sufficiente che esso permetta di risalire dal primo termine al secondo in base al principio dell'id quod plerumque accidit.

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