Cass. civile, sez. II del 1962 numero 2904 (10/10/1962)


La ratio dell'art. 969 cod. civ. trova giustificazione nell'esigenza di dare al concedente la possibilità di ottenere il riconoscimento del proprio diritto da parte di chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, per modo da impedire che l'ex enfiteuta, con il decorso del tempo, possa acquistare per usucapione l'utile dominio. L'attodi ricognizione funge in sostanza da mezzo di interruzione della prescrizione acquisitiva e non spiega altresì alcuna funzione conservatrice del diritto del concedente. Trattasi quindi di una mera facoltà e non di un obbligo, nel senso che il concedente, se non vuole esercitarla, non perde, per ciò solo, il suo diritto sulla cosa.Nell'enfiteusi il concedente è l'effettivo proprietario del bene e l'enfiteuta il titolare di un diritto reale su cosa altrui. Pertanto il diritto del concedente non si estingue per non uso (arg. ex art. 970 cod. civ.), ma soltanto per effetto dell'acquisto che altri ne abbia fatto mediante usucapione.Nell'ipotesi di enfiteusi temporanea l'utile dominio cessa con la scadenza del termine prefisso, facendo rivivere nel concedente la proprietà piena ed esclusiva dell'immobile.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1962 numero 2904 (10/10/1962)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti