Cass. civile, sez. II del 1958 numero 3505 (27/10/1958)


L'art. 684 cod. civ. ricollega alla distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento olografo, avvenuta deliberatamente ad opera del testatore, una presunzione assoluta di revoca del testamento, non potendo neppure concepirsi l'intenzione di mantenere in vita il testamento olografo quando siasi volontariamente distrutto il documento, che costituisce la forma insostituibile di tale negozio.La revoca del testamento, effettuata mediante la distruzione della scheda testamentaria, vale ad annullare le disposizioni di ultima volontà del testatore, la cui efficacia è condizionata alla morte di quest'ultimo, ma non vale ad annullare la revoca di un precedente testamento contenuto nella scheda distrutta avendo la revoca effetto dal momento del perfezionamento del testamento.Il principio, secondo cui, nel caso di distruzione volontaria del testamento olografo ad opera del testatore, non è possibile restituire efficiacia al documento distrutto mediante la materiale ricostruzione ad unità dei suoi frammenti, deve intendersi sempre in relazione a quelli che sono gli effetti propri della revoca dell'olografo essendo palese l'inutilità di ridare vita ad un documento che non racchiude più la volontà testamentaria del suo autore.Non vi è, invece, alcuna ragione di vietare la ricostruzione materiale del testamento distrutto o di escludere ogni riferimento al suo contenuto, quando questo sia assolutamente pacifico, ove si tratti non di ridare efficacia a disposizioni ormai revocate , ma solo di stabilire l'esistenza di una dichiarazione di revoca di un precedente testamento, cioè di un atto che ha già esaurito tutti gli effetti rispetto al testamento precedente.A norma dell'art. 681 cod. civ., la revoca deve intervenire nelle forme richieste dall'art. 680 cod. civ. per la revoca espressa del testamento.Nel sistema vigente non è ammessa una revoca tacita della revoca espressa.

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