Cass. civile, sez. I del 2016 numero 10715 (24/05/2016)




Deve ritenersi che dall’art. 2320, comma III, c.c. scaturisca il diritto del socio di verificare la contabilità: ne consegue che è giustificato il comportamento dei soci accomandanti i quali si sono rifiutati di partecipare all'assemblea per l'approvazione dei bilanci senza essere stati messi nelle condizioni per il controllo dei relativi documenti e che è illegittima la delibera di esclusione dalla compagine di detti soci, i quali invece hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società.

Il divieto di concorrenza, previsto dall'art. 2301 c.c. con riguardo ai soci di società in nome collettivo, è applicabile nei confronti dei soli soci accomandatari di società in accomandita semplice, che, per il combinato disposto degli artt. 2315 e 2318 c.c., hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo, e non anche per i soci accomandanti, salvo che per questi ultimi non sia pattiziamente previsto con una disposizione contenuta nel contratto sociale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 2016 numero 10715 (24/05/2016)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti