Cass. civile, sez. I del 2015 numero 3341 (19/02/2015)



Deve ritenersi che l’articolo 5, comma III, del regolamento Consob n. 10943/1997 disponga che gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l’investitore appena le operazioni in strumenti derivati da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, superiore al 50 per cento del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni: deve dunque essere confermato l’obbligo risarcitorio a carico dell’intermediario finanziario laddove risulta accertato, in fatto, con motivazione immune da vizi logici, che tutte le operazioni in derivati poste in essere fino alla chiusura dei due conti erano state eseguite dalla banca in evidente violazione del dovere di astensione di cui ai regolamenti Consob quanto a tipologia e dimensione degli investimenti, stante l’inadeguatezza delle operazioni per un soggetto non poteva ragionevolmente possedere alcuna specifica competenza borsistica, né disporre di capitali tali da poter reggere a prolungate situazioni di crisi dei mercati.

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