Cass. civile, sez. I del 2015 numero 2956 (13/02/2015)




In tema di azione revocatoria della costituzione di un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, la natura reale del vincolo di destinazione impresso ai beni implica la necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo stesso è stato costituito. Ne consegue pertanto che nel giudizio promosso dal creditore personale al fine di revocare l'atto costitutivo del fondo patrimoniale al quale abbiano partecipato entrambi i coniugi, divenendo comproprietari dei beni vincolati, sussiste litisconsorzio necessario degli stipulanti i quali, pertanto, possono essere condannati entrambi a pagare le spese di giudizio, tanto più quando abbiano assunto la stessa linea difensiva.

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