Cass. civile, sez. I del 2015 numero 22560 (04/11/2015)



La nullità di una società di capitali, una volta che ne sia avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, può essere pronunciata solo nei casi espressamente previsti dall’art. 2332 c.c. (nel caso di specie applicabile ratione temporis, anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 6/2003), che detta un elenco di fattispecie tassative e di stretta interpretazione. Va pertanto escluso che l’invalidità del contratto costitutivo possa essere dischiarata per qualsivoglia altra causa d’inesistenza, di nullità assoluta o relativa (ivi compresa la simulazione) e/o di annullabilità contemplata dal codice civile.

La simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile in ragione stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell’agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi che con la società instaurano rapporti e che fanno affidamento sulla sua esistenza.

Una volta compiute le formalità di legge, il tipo e lo scopo sociale sono quelli che emergono dal sistema di pubblicità, con la conseguenza che l’atto di costituzione dell’ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi: le esigenze di tutela di questi ultimi assumono dunque prevalenza e rendono irrilevante la fase negoziale che ha dato luogo alla nascita del nuovo soggetto giuridico.

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