Cass. civile, sez. I del 2015 numero 10942 (27/05/2015)



Deve ritenersi che la circostanza dell’avvenuto versamento sul conto corrente cointestato fra i coniugi dell’importo riscosso da uno dei due a titolo di trattamento di fine rapporto lavorativo sia una circostanza che di per sé lascia presumere che l’intera somma sia stata da questi volontariamente conferita in comunione e sia, dunque, per la parte che eventualmente ancora ne residua, soggetta alla disciplina di cui all’art. 177, primo comma, lettera c), c.c..

Ne consegue che, in difetto di illustrazione da parte di detto coniuge delle ragioni di diritto che conducevano ad escludere tale effetto, il giudice del merito non avrebbe potuto ritenere implicitamente proposta neppure una domanda di accertamento negativo di non appartenenza della predetta porzione al patrimonio comune da dividere.

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