Cass. civile, sez. I del 2014 numero 25585 (03/12/2014)




L'erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società. La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. (nel caso di specie, il Tribunale aveva ritenuto univoci e convergenti vari elementi che dimostravano la natura di finanziamento dei versamenti dei soci: la qualificazione dei pregressi finanziamenti come debiti della società nei confronti dei soci; la richiesta ai soci di ulteriori versamenti in conto finanziamento; il loro inserimento nella voce debiti verso altri finanziatori nello stato patrimoniale del bilancio).

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