Cass. civile, sez. I del 2014 numero 23075 (30/10/2014)




In tema di liquidazione dell’onorario spettante all’avvocato, la determinazione del valore della causa, anche ai fini dell’individuazione dello scaglione tariffario applicabile, va effettuata a norma del codice di procedura civile, con la conseguenza che, in mancanza di concreti ed attendibili elementi per la stima precostituiti e disponibili fin dall’introduzione del giudizio, deve ritenersi di valore indeterminabile la domanda di risarcimento, nella quale gli elementi di valutazione del danno, del quale si chiede il ristoro, costituiscano l’oggetto, o uno degli oggetti, dell’accertamento e della quantificazione rimessi al giudice.

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