Cass. civile, sez. I del 2013 numero 5023 (28/01/2013)



La fissazione in capo al Comune e al suo personale di Polizia dei compiti di accertamento delle violazioni del codice della strada all’interno del territorio comunale e di effettuazione della loro contestazione nelle forme di legge è frutto di una attribuzione legale. Rientra nei compiti della polizia municipale l’accertamento delle infrazioni al Codice consumate nel territorio comunale, anche se fuori del centro abitato, posto che l’art. 11 Cds che demanda al Ministero dell’interno i servizi di polizia stradale, con la sola salvezza delle attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati, attiene alla direzione e predisposizione di tali servizi, nonché al loro coordinamento, ma non alla delimitazione delle competenze della polizia municipale, che è regolata dagli artt. 3, 4, comma I, n. 3, e 5 della legge n. 65/1986 con riferimento all’intero territorio dell’ente di appartenenza. La riferibilità delle conseguenze dannose ex art. 2043 c.c. dell’agire degli agenti è poi evidente alla luce del disposto degli artt. 28 Cost. e 2049 c.c.: pertanto, è errata la statuizione di “estraneità” del Comune dalle conseguenze illecite dell’agire dei suoi dipendenti, accertatori e notificatori della contestata violazione del codice della strada.

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