Cass. civile, sez. I del 2013 numero 13838 (31/05/2013)




Il recesso del socio di una società di persone, cui non sia stata data pubblicità, ai sensi dell'art. 2290, comma II, c.c., è inopponibile ai terzi. E', dunque, evidente che tale recesso non produce i suoi effetti al di fuori dell'ambito societario. Di talché, il recesso non pubblicizzato non è idoneo ad escludere l'estensione del fallimento pronunciata ai sensi dell'art. 147 della legge fallimentare, non assumendo rilievo neppure il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, giacché il rapporto societario per quanto concerne i terzi a quel momento era ancora in atto.

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