Cass. civile, sez. I del 2012 numero 23707 (20/12/2012)




La preventiva designazione dell'amministratore di sostegno costituisce esplicazione del principio dell'autodeterminazione della persona in cui, a sua volta, si esplica e si realizza il rispetto della dignità umana, in quanto mira a valorizzare, come recita testualmente l'art. 408 c.c., in previsione della propria eventuale futura incapacità, il rapporto di fiducia interno al designante ed alla persona scelta che sarà tenuta ad esprimerne le intenzioni, se risultano esternate ad integrazione dell'atto, circa gli interventi di natura patrimoniale e personale che si rendessero necessari all'avverarsi di quella condizione. In tal caso sul designato, non quale fiduciario perché non esclusivamente incaricato di esternare la volontà del designante, non quale rappresentante legale al pari del tutore, né infine quale mero sostituto del beneficiario, graverà il compito di agire non solo nell'interesse di quest'ultimo, esercitando la funzione di protezione e garanzia tipica della sua investitura, ma con esso, per attuarne il proposito dichiarato.

L'istituto dell'amministrazione di sostegno necessita per la sua attuazione, della nomina da parte del Giudice tutelare della persona designata che, intanto può disporsi, in quanto si sia realizzata, a sua volta, la finalità indicata nell'art. 1 della legge istitutiva n. 6 del 2004, ovvero quella di garantire la tutela delle "persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana", in presenza, pertanto, del presupposto identificato in base al combinato disposto degli artt. 404 e 408 c.c., che consente l'attivazione dell'istituto e non certo il mero dispiegarsi dei suoi effetti.

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