Cass. civile, sez. I del 2012 numero 12712 (20/07/2012)




L'atto pubblico, prescritto ad substantiam dagli artt. 2332 e 2463 c.c. per la costituzione della società a responsabilità limitata, è necessario, ai sensi dell'art. 1351 c.c., per la forma del contratto preliminare avente ad oggetto la futura costituzione della società, non anche per la forma del contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita dell'intero capitale della società, una volta che essa sia stata costituita.

Ai sensi degli artt. 2331 e 2463 c.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 6/2003, sono consentiti la vendita ed il preliminare di vendita delle quote della società a responsabilità limitata, prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, essendo vietata soltanto - a tutela del mercato - l'offerta al pubblico delle quote stesse come prodotti finanziari, in conformità al divieto sancito dall'art. 2468 c.c.

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