Cass. civile, sez. I del 2012 numero 12197 (17/07/2012)




La dichiarazione resa nell’atto pubblico dal coniuge non acquirente, ai sensi dell’art. 179, comma II, c.c., in ordine alla natura personale dell’immobile contestualmente acquistato, si atteggia diversamente a seconda che la personalità dell’acquisto dipenda dal pagamento con provvista proveniente dal prezzo del trasferimento di beni personali del coniuge acquirente, o invece dalla destinazione del bene all’uso personale o all’esercizio della professione propria di quest’ultimo. Nel primo caso, la dichiarazione riveste natura ricognitiva e portata confessoria dei presupposti di fatto già esistenti (la provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto), con la conseguenza che l’azione di accertamento negativo della natura personale del bene postula la revoca della confessione stragiudiziale resa dall’altro coniuge, nei limiti in cui la stessa è ammessa dall’art. 2732 c.c., e cioè per errore di fatto o violenza. Laddove, nell’ipotesi alternativa, la verifica dell’effettiva destinazione consente la prova contraria libera, indipendentemente dall’indagine sulla sincerità dell’intento manifestato.

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