Cass. civile, sez. I del 2011 numero 25731 (01/12/2011)



In tema di emissione di nuove azioni, l’art. 2438 c.c., anche prima della riforma del diritto societario, va inteso nel senso che è la sola esecuzione della deliberazione di aumento del capitale a dover essere subordinata alla liberazione delle azioni emesse in seguito ad un precedente aumento e non già la mera deliberazione assembleare avente ad oggetto quello ulteriore. Tale opzione interpretativa, che trova una prima conferma già sul piano letterale della disposizione previgente in quanto il termine “emissione” si attaglia maggiormente alla fase della sottoscrizione e della attribuzione dei titoli che non a quella della deliberazione dell’aumento, nonché nella ratio, che è quella di evitare il ricorso ad ulteriori forme di finanziamento quando può essere utilizzato il capitale già giuridicamente disponibile, ne trova una ulteriore di decisivo spessore nella modifica dell’art. 2438 c.c. operata con il D.Lgs. n. 6/2003.

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