Cass. civile, sez. I del 2011 numero 13803 (26/06/2011)




In tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89/2001, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo, iure proprio, soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte; infatti non assume alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110 c.p.c., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla legge non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l'interesse alla sua rapida conclusione. In luogo di una liquidazione complessiva, priva di qualsiasi specificazione, dovrà procedersi a una ricostruzione analitica delle singole posizioni delle parti del processo, senza escludere la possibilità di un cumulo fra danno morale sofferto da una delle danti causa e, contemporaneamente, dall’erede nel frattempo intervenuto nel processo, in quanto non sussiste incompatibilità alcuna fra il pregiudizio da costui sofferto personalmente e quello che lo stesso soggetto fa valere iure successionis, in quanto già entrato a far parte del patrimonio del proprio dante causa.

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