Cass. civile, sez. I del 2010 numero 5152 (03/03/2010)




Non v'è coincidenza tra la nozione di ordinaria e straordinaria amministrazione riferita agli atti da compiersi nell'interesse dei soggetti incapaci di agire (ai sensi degli artt. 320, 374, 394 cod.civ.) ed analoga nozione, riferita tuttavia all'ambito dei poteri facenti capo ai titolori dei poteri di amministrazione di una società. La distinzione in parola infatti deve essere ancorata all'oggetto sociale, indipendentemente dall'importanza economica e della natura giuridica dell'attività svolta.
Vanno pertanto annoverati tra gli atti di competenza dell'organo amministrativo tutti quegli atti che rientrano nella gestione della società, mentre eccedono i poteri dello stesso quelli che comportano (come gli atti di disposizione o di alienazione dell'azienda sociale) una modifica della struttura dell'ente, dunque eccedenti rispetto all'oggetto sociale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 2010 numero 5152 (03/03/2010)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti