Cass. civile, sez. I del 2010 numero 15220 (23/06/2010)




L’art. 2395 c.c., a chiusura del sistema della responsabilità degli amministratori, prevede un’azione individuale del socio o del terzo, i quali hanno diritto al risarcimento del danno subito ove siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. Ne consegue che l’inadempimento contrattuale di una società di capitali non può , di per se´ , implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente o del socio secondo la previsione dell’art. 2395 c.c. atteso che tale responsabilità , di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti imputabili in via immediata al comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi.

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