Cass. civile, sez. I del 2008 numero 27014 (12/11/2008)


L'azione di ingiustificato arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione. Nel caso di appalto di opera pubblica e di esecuzione di lavori addizionali l'appaltatore che può può esercitare un'azione di pagamento sulla base del contratto di appalto,qualora sia decaduto dalla stessa a causa dell'inadempimento di un proprio onere (quale potrebbe essere l'omessa annotazione delle riserve) non può pretendere alcunché con l'azione generale di arricchimento.

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