Cass. civile, sez. I del 2007 numero 12314 (15/05/2007)


Per riconciliazione si intende una situazione di completo e definitivo ripristino della convivenza coniugale, mediante la ripresa dei rapporti materiali e spirituali che caratterizzano il vincolo del matrimonio e sono alla base del consorzio familiare. Particolare rilievo va attribuito alla ripresa della coabitazione, che, pur non integrando di per sé la vera e propria convivenza coniugale, tuttavia assume, anche in relazione alla sua durata, un forte valore presuntivo, per la sua idoneità a dimostrare la volontà dei coniugi di superare il precedente stato. L'elemento oggettivo del ripristino della coabitazione tra i coniugi, quindi, è potenzialmente idoneo a fondare il positivo convincimento del giudice quanto all'avvenuta riconciliazione; con la conseguenza che spetterà al coniuge interessato a negarla dimostrare che il nuovo assetto posto in essere, per accordi intercorsi tra le parti o per le modalità di svolgimento della vita familiare sotto lo stesso tetto, è tale da non integrare una ripresa della convivenza, e quindi da non configurarsi come evento riconciliativo.

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