Cass. civile, sez. I del 2006 numero 1198 (20/01/2006)


Al fine dell'assegnazione a uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare non basta la mera constatazione della convivenza con figli maggiorenni, ma occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia finché era unita e che i figli maggiorenni conviventi versino, senza loro colpa, in condizione di non autosufficienza economica.

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