Cass. civile, sez. I del 2005 numero 948 (18/01/2005)


Il mero possessore di un assegno bancario privo di efficacia cartolare per effetto del suo avvenuto ammortamento, che non sia né prenditore né giratario dello stesso, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, avvalendosi - allo scopo - del suddetto titolo quale promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti di colui al quale la promessa sia stata fatta. Da ciò consegue che egli non è esonerato dalla prova dell'esistenza del rapporto giuridico dal quale discende l'obbligazione del promittente, non essendo riconducibile al semplice dato del possesso del titolo all'ordine univoco significato ai fini della legittimazione, poiché non è possibile escludere che il titolo di credito sia stato acquisito abusivamente.

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