Cass. civile, sez. I del 2004 numero 7075 (14/04/2004)


Il contraente, la cui sottoscrizione non figura nel documento rappresentativo di un contratto, per il quale sia richiesta dalla legge la forma scritta, può validamente perfezionarlo, al fine di farne valere gli effetti con l'altro contraente sottoscrittore, producendolo in giudizio o manifestando alla controparte con un proprio atto scritto, la volontà di avvalersi del contratto stesso. Tale principio trova applicazione anche nell'eventualità in cui la sottoscrizione del contraente manchi perché quella che appare sul documento stesso è apocrifa.

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