La circostanza che il terreno espropriato abbia una destinazione edificatoria, per essere l'edificabilità consentita dagli strumenti urbanistici non è esaustiva per determinare, in concreto, il valore dell'immobile espropriato.L'edificabilità, infatti, va da un minimo (tendente a zero) a un massimo, con una vasta gamma di situazioni quantitative intermedie su cui incide in misura determinante proprio l'edificabilità effettiva, quale attitudine del suolo a essere sfruttato e concretamente destinato a fini edificatori. L'edificabilità, inoltre, può venire ridotta o addirittura esclusa, dalle caratteristiche morfologiche o dalla limitata superficie del suolo o da altre circostanze ostative di fatto alla realizzazione del manufatto (come avviene, quando la stessa si trovi in una zona in cui manchino del tutto infrastrutture e servizi correlati alla urbanizzazione, e si riveli, pertanto, priva, per la sua posizione, e le sue caratteristiche oggettive, di concrete possibilità edificatorie). Tutti tali elementi, pertanto, devono essere valutati dal giudice, al fine di accertare il valore di mercato dell'immobile espropriato.