Cass. civile, sez. I del 2004 numero 13501 (21/07/2004)


Il decreto di espropriazione (tardivamente espresso) deve ritenersi inutiliter datum solo se pronunciato quando sia cessata la validità della dichiarazione di pubblica utilità o dopo la scadenza dell'occupazione legittima e sempre che, in questo ultimo caso, nelle more sia intervenuto l'acquisto della proprietà del bene da parte dell'amministrazione. In assenza di un atto o fatto che abbia già determinato il passaggio della proprietà in capo all'amministrazione, infatti, il decreto di esproprio produce comunque i suoi effetti traslativi, in base ai principi di presunzione di legittimità e di esecutività dell'atto amministrativo, ferma la sua impugnabilità dinanzi al giudice amministrativo o la sua eventuale disapplicazione da parte del giudice ordinario.In caso si espropriazione per pubblica utilità disposta successivamente all'entrata in vigore del decreto legge n. 359 del 1992 e di mancata accettazione, da parte dell'espropriato, dell'indennità offerta dall'espropriante, la decurtazione del 40% dell'indennità stessa può essere applicata solo nelle ipotesi in cui il giudice di merito abbia accertato, con valutazione discrezionale, censurabile sotto il profilo dell'esistenza di vizi logici, che l'indennità offerta fosse congrua rispetto all'effettivo valore del bene.Ove l'espropriazione del bene avvenga a distanza di moltissimi anni dall'occupazione provvisoria dello stesso (nella specie dopo 18 anni e 6 mesi) deve escludersi che la relativa indennità (per occupazione provvisoria) possa essere liquidata per tutto tale tempo. In particolare in presenza di una occupazione iniziata nel 1979 la stessa sarebbe dovuta naturalmente cessare alla scadenza del quinto anno successivo. Per effetto delle proroghe automatiche senza bisogno di alcun provvedimento amministrativo successivamente intervenute (nella specie, per un anno per effetto dell'articolo 5-bis del decreto legge n. 901 del 1984, convertito nella legge n. 42 del 1985, per altri due anni a seguito dell'articolo 14 del decreto legge n. 534 del 1987, convertito dalla legge n. 47 del 1988 e per ulteriori due anni con l'articolo 22 della legge n. 158 del 1991) una tale occupazione legittima è cessata nel 1989 e in relazione a tale periodo va calcolata. Successivamente a tale data l'occupazione è divenuta abusiva, in difetto di un atto o fatto che abbia determinato il passaggio della proprietà del bene all'amministrazione con conseguente diritto del proprietario del fondo non più all'indennità di occupazione ma al risarcimento del danno per occupazione sine titulo, la cui liquidazione rientra nella generale competenza del tribunale e non nella speciale competenza della Corte d'appello.

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