Cass. civile, sez. I del 2004 numero 13421 (20/07/2004)


In tema di opposizione alla stima, qualora l'ente espropriante, in sede di precisazione delle conclusioni sollevi l'eccezione di prescrizione, facendo riferimento all'indennità provvisoria, depositata presso la Cassa depositi e prestiti, perché non accettata dalla controparte, il giudice adito deve limitarsi a accertare l'avvenuta prescrizione della sola indennità di espropriazione (atteso che solo in relazione a questa è ipotizzabile l'indennità provvisoria) senza potere estendere la propria pronuncia (salvo a incorrere nella violazione del precetto di cui all'articolo 112 del Cpc) all'indennità di occupazione di urgenza.In tema di espropriazione per pubblica utilità e di determinazione dell'indennità di esproprio, ove sia intervenuta una variante del piano regolatore il giudice deve accertare se questa abbia, o meno, una portata direttamente ablatoria, in funzione di localizzazione dell'opera pubblica ovvero un contenuto conformativo di una determinata zona, poiché solo nella prima ipotesi egli deve tenere conto di tale variante al fine della determinazione dell'indennità di espropriazione, dovendo nel secondo caso, qualificare il terreno espropriato sulla base della qualificazione data dalla variante delle aree ricompresse nella zona.

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