Cass. civile, sez. I del 2003 numero 2954 (27/02/2003)


In regime di comunione legale, la partecipazione alla stipula, del coniuge formalmente non acquiente e l'eventuale dichiarazione di assenso, da parte sua, all'intestazione personale del bene immobile o mobile registrato, all'altro coniuge, non hanno efficacia negoziale o dispositiva, sotto forma di rinuncia, del diritto alla comunione incidentale sul bene acquisendo, nè sono elementi di per sè sufficienti a escludere l'acquisto della comunione, ma hanno carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione, resa dall'altro coniuge, circa la natura personale del bene, se ed in quanto questa oggettivamente sussista, atteso che il secondo comma dell'articolo 179 del Codice Civile è norma limitativa dei casi di esclusione della comunione risultanti dalle lettere c), d) e f) del primo comma dello stesso articolo, nel senso che essa, al fine di escludere la comunione legale, richiede, in caso di acquisto di un bene immobile o di un mobile registrato, oltre ai requisiti oggettivi previsti dalle citate lettere c), d) e f), che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto, allorchè l'altro coniuge partecipi al contratto.

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