Cass. civile, sez. I del 2003 numero 2146 (13/02/2003)


Nell'ambito del contratto di appalto, la regola di cui all'articolo 1664, comma 2, del Cc (secondo cui se nel corso dell'opera si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalla parti, che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso) trova applicazione anche negli appalti pubblici, ma è derogabile a discrezione dei contraenti. Al riguardo la volontà di derogare, o meno, alla detta disposizione non richiede l'uso di particolari espressioni formali, per cui può risultare non solo da una clausola espressa, ma anche dall'intero assetto negoziale, nel suo complesso.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 2003 numero 2146 (13/02/2003)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti