Cass. civile, sez. I del 2003 numero 13438 (12/09/2003)


Nei giudizi instaurati nei confronti di una società di persone (nella specie, s.n.c.) è sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, la presenza in giudizio di tutti i soci, non essendo configurabile un interesse della società (intesa come autonomo soggetto giuridico) che non si identifichi con la somma degli interessi dei soci medesimi.

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